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Del Gemelli. 81

e due Provincie; mà non hanno costoro l’autorità, e le regalie de’ nostri Vicerè; poiche per giustizia non possono far morire alcuno senza la partecipazione, e confermazione della Corte, ma solo con bastonate possono indirettamente farlo. Nè tengono facoltà di mandare un Governatore, o Mandarino a qualsivoglia picciola Città delle loro Provincie; spettando ciò solo all’Imperadore: e suoi Tribunali: e sol eglino posson mandarvi il Luogotenente, fin’à tanto che venga dalla Corte il Proprietario. Per togliere quanto sia possibile l’estorsioni, e dipendenze, non possono praticare gli stretti parenti de’ Ministri co’ loro sudditi; onde teneva allora il Suntù un nipote rinserrato in una camera come un Religioso, senza poter uscire, dandogli il cibo per una ruota: vietando anche le leggi fondamentali del Reame, che niuno possa aver giuridizione nella sua patria, o tener famigliari della Provincia, ove governa.

Riposai tutto il Mercoledì 12. in casa, ritrovandomi molto pesto da’ disagi del viaggio. Per quanto permette la povertà religiosa, la casa, e Chiesa di que’ PP. Missionarj sono bastantemente ornate.

     Parte IV. F S’en-