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sia all’istruzione premilitare generale sia a quella specializzata dei giovani fascisti, ha avuto vigore con la legge dell’11 aprile 1938-xvi, n. 405. Tale provvedimento ha integrato i compiti e i mezzi della Gioventú italiana del Littorio e ha dato maggiore organicità a tutta la sua azione nel campo della preparazione militare della gioventú. Risoluzione logica, quindi, per l’unità delle direttive che ne è risultata, e la cui efficacia potrà essere largamente rilevata quando si consideri che, mediante gli organi centrali appositi del Comando generale e quelli periferici istituiti presso i Comandi federali, è possibile giungere a un censimento qualitativo e quantitativo sempre piú minuzioso e, in conseguenza, alla preparazione adeguata di una massa sempre piú numerosa di giovani specializzati da avviare alle Forze Armate dello Stato. Questi organi sono, presso il Comando generale della G. I. L., il comando premilitare della G. I. L. e i tre centri premilitari rispettivamente per la leva di terra, di mare e dell’aria; e presso ogni Comando federale, il centro premilitare federale e le sezioni premilitari leva di terra, di mare e dell’aria.
I corsi premilitari che si svolgono sotto la direzione dei Comandi federali della G. I. L. o dei Comandi della G. I. L. di Fascio, tendono
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