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Perciò a chiarire se l’investitura del potere esecutivo in una famiglia sia conforme o no a natura, uopo è discutere il principio del reditaggio universalmente.

Il reditaggio nel giro della proprietá privata ha due coefficienti, secondo i giurisperiti di maggior conto: cioè l’ individuo e la societá, la natura e l’arte, la ragione (o vogliam dire l’istinto) e la convenzione. L’individuo, occupando e trasformando le produzioni naturali, se le appropria: la legge conferma, determina, circoscrive, assicura cotale appropriazione. Altrettanto accade nelle schiatte regnatrici. Un uomo grande, facciamo un Ciro, un Cesare, un Carlomagno, le fonda in etá di barbarie o di corruttela col privilegio autonomo dell’ingegno principiatore e creatore; e la nazione, mossa dal benefizio e dalla necessitá, dá espressamente o tacitamente perfezione giuridica all’ordine incominciato1. In ambo i casi la possessione e la successione sono un fatto naturale e sociale ad un tempo, opportuno e benefico, e costituiscono un diritto effettivo, che si può chiamar «divino», non mica nel senso dei teologi cortigiani, ma in quanto ogni giure pubblico o privato è divino nella sua prima radice ed origine. 11 qual giure umanamente risale sempre alla nazione, la quale può dare a uno l’ereditá di un potere politico, come a molti conferisce la privata e civile. Altrimenti converrebbe disdirle il possesso ereditario de’ suoi diritti e quindi spogliarla della nazionalitá propria. Singoiar cosa ! Coloro che attribuiscono ai popoli un’onnipotenza contro natura, autorizzandoli a prevaricare le ragioni manifeste della equitá e della giustizia, negano loro un esercizio di potere che, versando nel giro del positivo, soggiace per se stesso alla volontá comune. L’ereditá politica ha dunque per base l’autonomia nazionale, né si può far buona questa se quella si ripudia assolutamente. La democrazia della nazione è un’aristocrazia totale e suprema, che può



  1. Perciò Luigi Haller, che nella sua Instaurazione della politica da un canto assomiglia il giure regio alla proprietá e dall’altro canto lo deduce dal solo possesso, si contraddice, perché anche riguardo alla proprietá il concorso dello Stato si ricerca a costituire il diritto civile.