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dell'impero romano cap. lxix. 191

di S. Pietro; nel qual luogo, rimosso dal soglio Giovanni XXII, Papa di Avignone, la scelta del successore di questo Pontefice venne ratificata dal consenso e dall’approvazione del popolo. Con una nuova legge liberamente adottata, fu statuito che il Vescovo di Roma non dimorerebbe mai fuori della città più di tre mesi l’anno, nè se ne allontanerebbe per un intervallo maggiore di due giornate di cammino; passati i quali termini, nè arrendendosi dopo una terza intimazione, sarebbe, come farebbesi con qualsivoglia altro impiegato pubblico, scacciato dalla sua residenza, e spogliato della sua carica1. Ma Lodovico non avea posto mente alla propria debolezza e alle opinioni pregiudicate de’ tempi ne’ quali vivea; fuor del ricinto del campo imperiale, il fantasma di Pontefice da lui fatto non potè ottenere veruna specie di considerazione: i Romani ebbero a vile la propria loro creatura; l’Antipapa implorò il perdono del suo Sovrano legittimo2; e

    ni) senatori di Roma, e 52 del populo, e capitani de’ 25, et consoli (Consoli?) e 13 buoni huomini, uno per rione„. Noi non abbiamo cognizioni bastanti su quella età per determinare qual parte di una tale costituzione fosse solamente temporanea, e qual altra ordinaria e permanente. Però, gli antichi statuti di Roma ne porgono in ordine a ciò qualche debole lume.

  1. Il Villani (l. X, c. 68-71, in Muratori, Script. t. XIII, p. 641-645) parla di cotesta legge, narrando l’avvenimento con molto meno orrore di quello che ne dimostra il prudente Muratori. Coloro che hanno studiati i tempi barbari de’ nostri Annali, avranno anche veduto quanto le idee, o, a dir meglio, le assurdità della superstizione, sieno incoerenti e variabili.
  2. V. nel primo volume de’ Papi d’Avignone la seconda