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dell'impero romano cap. lxix. 189

pubblicando una Bolla, che dopo avere sofferte varie obbiezioni, venne per ultimo nel Codice delle leggi canoniche registrata. Per essa si concedono nove giorni da impiegarsi nelle esequie del Pontefice defunto, e per dar tempo ai Cardinali assenti di convenire in Roma; nel decimo giorno, a tenore della ridetta Bolla, vengono confinati, con un servente per cadauno, entro una stanza comune, o conclave, non tramezzata da muri, o da tappezzerie, e munita di una sola finestrella, onde introdurre per essa le cose di cui i porporati prigionieri possano abbisognare; tutte le porte dell’edifizio dedicato al conclave vengono chiuse e affidate alla guardia de’ Magistrati civili, affinchè non vi sia comunicazione di sorte alcuna fra l’interno e l’esterno; se l’elezione non è accaduta in termine di tre giorni, i Cardinali non possono più sperare pel lor nudrimento che una pietanza la mattina, ed un’altra la sera, e dopo altri dieci giorni trascorsi vengono messi a pane ed acqua, e picciola dose di vino: finchè dura la sede vacante, i Cardinali non possono por mano nelle rendite della Chiesa, nè frammettersi in affari di amministrazione, eccetto in alcuni casi di necessità, che sono rarissimi; ogni sorte di convenzioni e promesse è formalmente nulla fra gli elettori, l’illibatezza de’ quali debb’essere guarentita da giuramenti, e sostenuta dalle preci de’ Fedeli. Sono state in appresso arrecate diverse modificazioni sopra alcuni articoli il cui rigore appariva inutile quanto molesto; ma il precetto

    a dire nel supplemento alle Decretali che Bonifazio VIII promulgò a Roma nel 1298, diramandole a tutte le Università dell’Europa.