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3. Col declinare del poter dell’Impero, divenendo minori gli attributi del Prefetto della città, questi era finalmente disceso al grado di un uffiziale municipale: nondimeno rimaneva inappellabilmente in sua mano la giurisdizione civile e criminale; ricevea dai successori di Ottone una spada nuda in che consistevano la forma dell’Investitura a quella carica e l’emblema degli uffizj che le andavan congiunti1. Tal dignità non concedevasi che alle nobili famiglie di Roma: il Papa confermava l’elezione del popolo; ma i tre giuramenti, ai quali il nuovo Magistrato obbligavasi, gl’imponevano doveri contraddittorj, che forse lo avranno più d’una volta posto nell’imbarazzo2. I Romani divenuti independenti, fecero

    talia (tom. II, p. 559-599 delle Opere del Muratori) offre una serie di monete senatoriali che portavano gli oscuri nomi di Affortiati, Infortiati, Provisini, Parparini. Nel durare di quest’epoca, tutti i Papi, senza eccettuarne Bonifazio VIII, si astennero dall’usare il diritto di batter moneta, ripreso poi da Benedetto XI, il quale ne usò in modo regolare nella Corte di Avignone.

  1. Uno Storico alemanno, Gerardo di Reicherspeg (in Baluz. Miscell., t. V, pag. 64, V. Schmidt, Storia degli Alemanni, t. III, pag. 265), così descrive la costituzione di Roma dell’undicesimo secolo: Grandiora urbis et orbis negotia spectant ad romanum pontificem, itemque ad romanum imperatorem; sive illius vicarium urbis praefectum, qui de sua dignitate respicit utrumque, videlicet dominum papam cui facit hominium, et dominum imperatorem a qua accipit suae potestatis insigne, scilicet gladium exertum.
  2. Un autore contemporaneo (Pandolfo da Pisa nella Vita di Pasquale II, pag. 357, 358) racconta come accaddero nel 1118 l’elezione del Prefetto e la formalità del giuramento: Inconsultis patribus ..... loca praefectoria .... laudes praefe-