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dell'impero romano cap. xliv. | 275 |
potestà di questo mondo hanno perduto il loro dominio sopra di colui ch’è deliberato a morire; nè il suo braccio esser può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli1; e le favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de’ Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l’ultimo colpo della malattia o del carnefice.
Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne’ sessantadue libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno di precauzione e d’indugio che non la più ordinaria questione di un contratto o di un’eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche cosa si voglia concedere all’urgente bisogno di difendere la pace della società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che abbiamo un coll’altro: le in-
- ↑ I rapporti che s’incontrano fra una morte violenta, ed una morte immatura, determinarono Virgilio (Eneide, VI, 434-439) a confondere insieme il suicidio e la morte dei neonati, quelli che muoiono per amore e le persone ingiustamente condannate a morte. Il migliore fra i suoi editori, Heyne, non sa come spiegare le idee, ossia il sistema di giurisprudenza del romano poeta in intorno questo soggetto.