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dell'impero romano cap. xliv. 273

voci del popolo. Le norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche spiegazione; l’ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti l’età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de’ giudici Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar l’umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento dell’Imperatore.

Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la sentenza della legge coll’esilio volontario o colla morte. Sinchè legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l’innocenza, e la sua persona era libera: sinchè i voti dell’ultima Centuria fossero noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle alleate città dell’Italia, della Grecia o dell’Asia1. Mediante questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno pe’ suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a qualunque godimento della ragione o de’ sensi, se una mente avvezza all’ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l’uniformità ed il silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d’uopo per sottrarsi alla tirannia de’ Cesari; ma familiare erasi fatto questo sforzo per le massime degli Stoici, l’esempio de’ più valorosi Romani ed i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de’ rei condannati erano esposti alla pubblica ignominia, ed i

  1. Polibio, lib. VI p. 633. L’estensione dell’Imperio, non che dei luoghi compresi nella città di Roma, forzava l’esiliato a procurarsi un ritiro che fosse ad una gran distanza.