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zione della giustizia è il più antico uffizio di un Principe: i Re di Roma l’esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo, senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di appello tosto abolì la giurisdizione de’ magistrati, e tutte le cause pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli essenziali principj della giustizia. L’orgoglio dal dispotismo fu invelenito dall’invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte invidiare la felicità de’ Persiani il cui destino non dipendeva che dal capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l’effetto della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva infliggere una multa; ma l’inquisizione di tutti i delitti capitali con una legge fondamentale fu riserbata all’assemblea delle centurie, ove il peso dell’influenza e della proprietà doveva infallibilmente preponderare. S’interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un augurio giunto in buon tem-

    portante materia delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e più precise particolarità, può studiare Noodt (De iurisdictione et imperio, libri duo, t. 1 p. 93-134), Eineccio (ad Pandect., l. I c. 11; ad Instit. l. IV tit. 17; Element. ad Antiquit.) e Gravina (Opp. 230-251).