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dell'impero romano cap. xliv. | 265 |
deltà del marito; ma siccome questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti1, e la distinzione di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette. Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura abborisce l’idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall’esempio degli Etruschi2 e de’ Greci3; in mezzo al pazzo abuso della
- ↑ Severo ristrinse al solo marito il diritto d’una pubblica accusa in caso d’adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l’infedeltà delle mogli seco strascina conseguenze d’assai più disgustose di quelle degli uomini.
- ↑ Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, apud Athenaeum, l. XII p. 517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: Πολυ μεν τοι γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole d’Etruria (Tito Livio, IX, 36).
- ↑ I Persiani s’erano corrotti alla stesse scuola: „Ελληνων μαθοντες παισι μισγονται„ (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe da fare una curiosissima dissertazione sull’introduzione del vizio contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra i Greci dell’Asia e dell’Europa, sulla veemenza delle passioni di questi ed il sì fievole espediente
mo, o si è da tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l’adultero alla pena di morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano. Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume d’Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva quelle che seco traevano il delitto di lesa maestà.