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262 | storia della decadenza |
Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l’opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de’ Romani. Egli si recò a gloria l’arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini1. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de’ tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l’assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell’esilio, o parlando secondo lo statuto, coll’interdetto del fuoco e dell’acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale2, e gl’Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de’ loro primitivi
- ↑ Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1). Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti da Silla. Appiano (De bello civili, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz. Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime dell’ordine senatorio, e mille seicento dell’ordine equestre.
- ↑ Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea, Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l. IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la Collatio legum mosaicarum et romanarum (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).
poca del secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di Marc’Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto (Plinio, Hist. Nat. XXXIV, 3).