Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/266

262 storia della decadenza


Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i delitti e le pene fu l’opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad opprimere la libertà de’ Romani. Egli si recò a gloria l’arbitraria proscrizione di quattromila settecento cittadini1. Ma nel carattere di legislatore, rispettò i pregiudizj de’ tempi; ed in luogo di profferire una sentenza di morte contra il ladro o l’assassino, contra il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le condannazioni pecuniarie colla pena dell’esilio, o parlando secondo lo statuto, coll’interdetto del fuoco e dell’acqua. La legge Cornelia, poi la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza criminale2, e gl’Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de’ loro primitivi

    poca del secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di Marc’Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto (Plinio, Hist. Nat. XXXIV, 3).

  1. Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1). Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti da Silla. Appiano (De bello civili, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz. Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime dell’ordine senatorio, e mille seicento dell’ordine equestre.
  2. Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea, Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l. IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la Collatio legum mosaicarum et romanarum (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).