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dell'impero romano cap. xliv. 255

furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di Dracone1 erano scritte a note di sangue2. Esse approvano la disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un membro per un membro, a menochè l’offensore potesse riscattare il suo perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un’assai differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di tradimento contro lo Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere, gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce, o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale, qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben pubblico. III. L’uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni sentimenti degli uomini, richiede il

  1. Giovanni Marsham (Canon chronicus, p. 593, 596) ed il Corsini (Fasti Attici, t. III p. 62) hanno stabilita l’epoca in cui Dracone visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che hanno scritto sul governo d’Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec.
  2. La settima De Delictis, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da Gravina (Opp. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo Gellio (XX, 1) e la Collatio legum mosaicarum et romanarum, contengono molte istruttive particolarità.