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dell’ipoteca; ed il prezzo di una vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la rendita di quelle e l’interesse di questo, in quanto esse materialmente toccano la prosperità dell’agricoltura e del commercio. Il proprietario di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti, dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato alleviamento l’equità delle leggi: cinque anni erano il termine d’uso per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato fuora, per la vendita della possessione1. L’usura2,

  1. La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel Codice (l. IV tit. 65). Il quinquennium o termine di cinque anni sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (Enciclopédie méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669); ed io devo, con dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella contrada che abito (nel paese di Vaud).
  2. Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all’opinione ed alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, de foenore et usuris (Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici