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esso, potevano separatamente esser citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione, ossia l’ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della sua negligenza. Ma l’accorgimento dei giureconsulti con buon successo adoperossi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale, ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi accordavano una azione ed un ricorso1.

II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll’epiteto di reali2. Un grato contraccambio è dovuto all’autore di un benefizio, ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito amichevole, il merito della generosità

  1. Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente sul ius praetorium de pactis et transactionibus (Opp. t. 1, 463, 564); ed io coglierò quest’occasione per osservare che al principio di questo secolo (XVIII) le università dell’Olanda e del Brandeburgo sembrano avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.
  2. Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de’ contratti consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20); ed essa è una delle parti che più meritano d’essere studiata da un Inglese.