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l’onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo, essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di Augusto li tolse d’angustia, diede una sanzione legale ai testamenti fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le restrizioni della giurisprudenza Repubblicana1. Ma siccome la nuova pratica de’ fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i debiti e processi della successione. Stretta e letterale era l’interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei giureconsulti2.

III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i loro generali doveri: ma le obbligazioni specifiche degli individui tra loro non possono esser l’effetto che I. di una promessa, II. di un benefizio, o, III. di un’ingiuria; e quando queste obbligazioni sono ratificate dalla legge, la parte interessata

  1. Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXVII) ha spiegato col suo solito ingegno, ma qualche volta coll’unica scorta della sua immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.
  2. I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano (l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.