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dell'impero romano cap. xliv. 245


Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono l’uso dei Codicilli. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche remota provincia dell’Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o trascurava con impunità quest’ultima richiesta, che i giudici, prima del regno di Augusto, non avevano l’autorità di far eseguire. Un Codicillo poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse l’autenticità. L’intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso illegale; e l’invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia o d’Affrica poteva essere l’amico od il benefattore di un Romano senza figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di succedere, ristrinse il Legato o l’eredità di una donna alla somma di centomila sesterzi1, ed una figlia unica era condannata ad essere poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo dell’amicizia, e l’amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio: si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o l’ingiunzione ch’egli restituisse il retaggio alla persona a cui veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi della lor patria, ma

  1. Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de’ Greci.