Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/240

236 storia della decadenza

più di cinquecento jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato, lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue de’ suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de’ Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l’oro dei Regni dell’Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in corruzione e dimenticanza avanti l’età di Giustiniano, queste spoglie erano distinte col nome di Manceps o Mancipio, prese colle mani, ed ogni volta che venivano vendute od emancipate, il compratore richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico e non di un concittadino1. Un cittadino non poteva perdere i suoi diritti sopra un terreno che coll’abbandonarlo; e subito che il terreno aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell’abbandono. Non pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un anno pei mobili, e di due anni per gl’immobili aboliva il titolo dell’antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli credeva esserne il proprietario legittimo2. Una

  1. Ulpiano (Fram. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (Opp. t. 1 p. 306-315) spiegano la res mancipe con alcuni deboli barlumi ricavati da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella che ho allegata.
  2. In vista della brevità di questa prescrizione, Hume con-