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dell'impero romano cap. xliv. 233

le immunità concedute alle utili fatiche de’ magistrati, de’ legisti, de’ medici e de’ professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare, rappresentato egli era dal tutore, l’autorità del quale non cessava che all’arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o d’integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo, s’instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione, senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l’età della ragione e dell’esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge antica, la quale appoco appoco s’era andata mitigando prima del tempo di Giustiniano.

II. L’originale diritto di proprietà non può giustificarsi che per l’accidente od il merito dell’occupazione anteriore; e su questo fondamento saviamente è