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tadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza rimprovero come figliuoli dello Stato1.

Le relazioni di tutore e di pupillo, che ingombrano tanto posto nell’Institute e nelle Pandette2, sono di natura semplicissima ed uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare l’emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de’ figliuoli o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per

  1. I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e de’ figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit. 10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle Novelle (74 e 89). Le indagini d’Eineccio e del Giannone (ad legem Juliam et Papiam Poppeam, l. IV p. 164, 175; Opere postume, p. 108-158) dilucidano questo punto importante de’ costumi domestici.
  2. Vedi l’articolo de’ tutori e de’ pupilli nelle Institute (l. 1 tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit. 28-70).