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216 storia della decadenza

le1: erano inclusi i propri suoi discendenti nella famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell’adozione non erano meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una confidenza illimitata ne’ sensi dell’amore paterno; e l’oppressione veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.

Alla giustizia ed all’umanità di Numa si ascrive la prima limitazione della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la moglie di uno schiavo. Ne’ primi secoli, quando stretta e quasi affamata era la città da’ suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de’ figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di profettizio, di avventizio e di professionale fu determinata dalla giurisprudenza del Codice e delle

  1. Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e l’attualità dell’esercizio negli impieghi. In publicis locis atque actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt, potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere ecc. (Aulo Gellio, Notti Attiche, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del filosofo Tauro si metteva innanzi l’antico e memorabile esempio di Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell’analista Claudio Quadrigario.