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dell'impero romano cap. xliv. 213

comperati ad uso dei loro padroni; l’età, la forza, l’educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava dalle dieci sino alle sessanta monete d’oro1. Ma l’influsso del governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di quel dipendente stato; e l’orgoglio di un suddito si rimase dall’andar gonfio dell’assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo schiavo2.

La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione inculca all’umana spe-

  1. Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario, foss’egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno di dieci anni, era valutato dieci denari d’oro, e venti se ne aveva più di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi minori di dieci anni costavano trenta denari d’oro, e cinquanta se ne avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6 tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano ordinariamente minori di quello del mercato.
  2. Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute (l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice (l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d’ora innanzi mi occorrerà di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli elementi di Eineccio; e quando si tratterà de’ primi ventisette libri delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).