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spicuo il primo pel favore del Principe, più illustre il secondo per lo spregio in che avea questo favore, e per la vigorosa benchè innocua sua opposizione al Tiranno di Roma. La diversa tempra dell’indole e dei principj loro diede un diverso corso ai loro studj legali. Labeone era affezionato alla forma dell’antica Repubblica; il suo rivale appigliossi alla sostanza più profittevole della sorgente Monarchia. Ma bassa ed inclinata alla dipendenza è la natura di un cortigiano; e Capitone di rado ardisce dipartirsi dai sentimenti od almeno dalle parole de’ suoi predecessori: nel tempo che l’animoso Repubblicano lascia libera la strada alle indipendenti sue idee senza timore di paradosso o di novità. Non pertanto, la libertà di Labeone era inceppata dal rigore delle sue proprie conclusioni, ed egli decideva secondo la lettera della legge le stesse questioni che l’indulgente suo competitore scioglieva con una latitudine di equità più conforme al senso comune ed agli ordinarj sentimenti degli uomini. Se al pagamento di una somma di denaro si era sostituito un cambio ragionevole, Capitone considerava tuttavia la transazione come una vendita legale1, ed egli consultava la natura per l’epoca della pubertà, senza ristringere la sua definizione al periodo preciso di do-

    adottare la correzione del Bentley, il quale legge labieno insanior. Vedi Mascou, de Sectis, c. 1 p. 1-24.

  1. Giustiniano (Instit. I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p. 677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d’Omero che si allegarono d’ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da Paolo (leg. 33 ad edict. in Pandect. l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore ed il compratore.