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dell'impero romano cap. xliv. 181

e dall’esempio di Trajano. I rescritti dell’Imperatore, le sue concessioni, i suoi decreti, i suoi editti e le sue prammatiche sanzioni, erano sottoscritti con inchiostro purpureo1, e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola dell’obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de’ quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un’eguale autorità ne’ Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio2 o andato in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.

  1. Quest’inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino alla caduta dell’impero Greco. Bibl. raisonnée de la diplomatique, t. 1 p. 509-514; Lami, De eruditione apostolorum, t. 11 p. 720-726.
  2. Schulting, Jurisprudentia ante-Justinianea, p. 681-718. Cujacio dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d’Adriano fino a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte oltrepassavano i limiti del loro terreno.