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dell'impero romano cap. xliv. 179

vigore e l’effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la legge Reale, ha trasferito ne’ suoi Principi la piena estensione del suo potere e della sua sovranità1„. Si permise che il volere di un solo uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva sicuramente depositare l’esercizio arbitrario della legislazione. „Qual interesse o passione„, esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano, „può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede? Egli è già signore delle vite e delle sostanze de’ suoi sudditi; e coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli estinti2„. Tenendo a vile il linguaggio dell’adulazione, lo storico dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà all’imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e dell’equità, e che l’interesse della società inseparabilmente è vincolato col suo. Nel Regno più debole e

  1. Instit. l. 1 tit. 2 n. 6; Pandect. l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue Antichità e ne’ suoi Elementi) ha trattato ampiamente De constitutionibus principum, d’altronde sviluppate da Gotofredo (Comm. ad Cod. Theod. l. 1 t. 1, 2, 3) e da Gravina (87-90).
  2. Teofilo in Paraphras. graec. Instit. p. 33, 34, ed. di Reitz. Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, Excursus 3 p. 1034-1073.