Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/181


dell'impero romano cap. xliv. 177


Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di promulgare i loro editti ne’ vari caratteri di un Magistrato romano; e ne’ decreti del Senato s’inserivano rispettosamente le epistole e le orazioni del Principe. Pare che Adriano fosse il primo1 ad assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa innovazione, così grata all’attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza de’ tempi e dal lungo dimorar ch’egli fece lungi dalla sede del Governo. Si attennero all’istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la rozza metafora di Tertulliano, „la tenebrosa ed avviluppata selva delle leggi antiche fu dilucidata dalla scure de’ mandati e delle costituzioni reali2„. Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano, la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di rimanere sulle prische lor basi. L’origine della legislazione imperiale fu nascosta dalle tenebre de’ tempi e dal terrore di un dispotismo armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse dall’ignoranza de’ legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Ce-

  1. Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (Praelect. Cambden p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.
  2. Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis. Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.