Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/179


dell'impero romano cap. xliv. 175

doveri dei sudditi e l’intenzione del Governatore, e riformavano la giurisprudenza civile. Tosto che saliva sul Tribunale, egli significava colla voce del banditore, e quindi faceva scrivere sopra un muro bianco, le norme a cui egli si prefiggea di attenersi nella decisione dei casi dubbii, ed il mitigamento che la sua equità poteva apportare al preciso rigore degli antichi statuti. S’introdusse nella Repubblica un principio di discrezione più conforme al genio della Monarchia: l’arte di rispettare il nome e di eludere l’efficacia delle leggi fu accresciuta dai successivi Pretori; s’inventarono sottigliezze e finzioni per travisare le più chiare intenzioni dei Decemviri, ed anche quando salutare era lo scopo, assurdi per lo più spesso erano i mezzi. Si permetteva che il segreto o probabile volere dei defunti prevalesse sopra l’ordine di successione e le forme dei testamenti; ed il pretendente, il quale era escluso dal carattere di erede, non accettava con minor piacere dalle mani di un indulgente Pretore il possesso dei beni del morto suo parente o benefattore. Nella riparazione dell’ingiurie private, si sostituirono compensi ed ammende all’obsoleto rigore delle Dodici Tavole; immaginarie supposizioni annientavano il tempo e lo spazio, e le ragioni della gioventù, della frode, o della violenza cassavano l’obbligo, o scusavano l’adempimento di uno sconveniente contratto. Una giurisdizione così vaga ed arbitraria era esposta ai più pericolosi abusi: la sostanza ugualmente che la forma della giustizia venivano spesso sacrificate ai pregiudizi della virtù, o all’obbliquo impulso di una lodevole affezione, ed alle più grossolane seduzioni dell’interesse o del risentimento. Ma gli errori od i vizj di ciascun Pre-