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dell'impero romano cap. xl. |
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nobilitare ed arricchire l’oggetto del suo amore: si profondevano al piè di lei i tesori dell’Oriente; ed il nipote di Giustino si determinò, forse per scrupolo di coscienza, a dare alla sua concubina il sacro e legittimo carattere di moglie. Ma le Leggi di Roma espressamente proibivano il matrimonio di un Senatore con qualunque donna, che fosse disonorata da servile origine o da professione teatrale. L’Imperatrice Lupicina o Eufemia, donna barbara e di rozzi costumi, ma d’irreprensibil virtù, ricusò d’accettar per nipote una prostituta: ed anche Vigilanza, superstiziosa madre di Giustiniano, quantunque conoscesse il talento e la beltà di Teodora, era nella più seria apprensione, che la leggierezza e l’arroganza di quell’artificiosa druda corrompesse la pietà e la felicità dei suo figlio. L’inflessibil costanza di Giustiniano però tolse di mezzo tutti questi ostacoli. Egli aspettò pazientemente la morte dell’Imperatrice; non curò le lacrime di sua madre, che presto cadde sotto il peso della sua afflizione; e fu promulgata in nome dell’Imperator Giustino una legge, che aboliva la rigida Giurisprudenza dell’antichità. Si aprì (secondo quest’Editto) la strada ad un glorioso pentimento per quelle infelici che avevan prostituito le loro persone sul teatro, e venne loro permesso di contrarre una legittima unione co’ più illustri de’ Romani1. A questa indulgenza tosto succe-
- ↑ Vedi l’antica legge nel Codice di Giustiniano (Lib. V Tit. 5 leg. 7 Tit. XXVII leg. 1) sotto gli anni 336 e 454. Il nuovo Editto (circa l’anno 521 o 522 Aleman, pag. 38, 96) molto sconciatamente non rammenta che la clausola di Mulieres Scenicae, libertinae, tabernaciae. Vedi le Novelle 89 e 117 ed un rescritto Greco, da Giustiniano diretto ai Vescovi (Aleman. p. 41).