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dell'impero romano cap. xxxviii. 163

simi in perpetua, ed anche straniera schiavitù1; pure le speciali esenzioni, che si accordavano agli schiavi nazionali2, sufficientemente dimostrano, ch’essi eran di numero molto minore, che gli stranieri, che avevan perduto la libertà, o mutato padroni per gli accidenti della guerra. Quando il tempo e la religione ebbero mitigato il fiero spirito degli Anglo-Sassoni, le leggi favorirono il frequente uso della manomissione; ed i sudditi d’origine di Galles, o Cambria assunsero la rispettabile condizione di uomini liberi inferiori, possederono terre, ed acquistarono i diritti della civil società3. Tal cortese trattamento potè assicurare la fedeltà d’un feroce Popolo, che era stato di fresco vinto su’ confini di Galles, e di Cornovaglia. Il saggio Ina, Legislatore di Wessex, riunì le due nazioni co’ vincoli della domestica alleanza; e nella Corte d’un Monarca

  1. Dalla concorde testimonianza di Beda (Lib. II c. I p. 78), e di Guglielmo di Malmsbury (L. III p. 102) si rileva, che gli Anglo-Sassoni persisterono in questa pratica, contraria alla natura da’ primi fino agli ultimi loro tempi. I loro giovani venivano pubblicamente venduti sul mercato di Roma.
  2. Secondo le Leggi d’Ina, essi non potevano esser legittimamente venduti di là dal mare.
  3. La vita d’un uomo Walus o Cambricus, che possedeva una certa misura di terra (hyde), è computata 120 scillini, dalle medesime leggi (d’Ina Tit. 32 in Leg. Anglo-Saxon. p. 10), che accordavano 200 scillini per un Sassone libero, e 1200 per un Thane (Vedi Leg. Anglo-Saxon. p. 71). Noi possiam osservare, che questi Legislatori, cioè i Sassoni occidentali ed i Mercj, continuarono le Britanniche loro conquiste, anche dopo d’esser divenuti Cristiani. Le Leggi de’ quattro Re di Kent, non si degnano di prender cognizione dell’esistenza d’alcun suddito Britannico.