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dell'impero romano cap. xxxviii. |
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distinzioni della vittoria; ed i provinciali Romani potevano pazientemente soffrire gl’incomodi della lor condizione, giacchè da loro stessi dipendeva di godere il privilegio di liberi e bellicosi Barbari1, se ne volevano assumere il carattere. Quando la giustizia esige inesorabilmente la morte dell’omicida, ogni privato cittadino viene confortato dalla sicurezza, che le Leggi, i Magistrati, e tutta la società vegliano alla personal sua salute. Ma nella disfrenata società de’ Germani la vendetta fu sempre onorevole, e spesso meritoria: l’indipendente guerriero puniva, o vendicava con le proprie mani le ingiurie, ch’egli aveva fatte, o ricevute: e non dovea temere, che il risentimento de’ figli, e de’ congiunti del nemico, ch’egli aveva sacrificato alle proprie passioni. Il Magistrato, consapevole della sua debolezza, s’interponeva non per punire, ma per riconciliare; ed era ben soddisfatto se poteva persuadere, o costringere, le
- ↑ Questa libertà d’elezione si è opportunamente dedotta (Espr. des Loix L. XXVIII. 2) da una Costituzione di Lotario I. (Leg. Longob. l. II. Tit. 57 in Cod. Lindembrog. p. 664) quantunque l’esempio sia troppo recente e parziale. Da una diversa lezione nella Legge Salica (Tit. LXIV not. 45) l’Abbate di Mably (Tom. 1 p. 290, 293) ha congetturato, che a principio i soli Barbari, ed in seguito chiunque (e conseguentemente anche i Romani) potessero vivere secondo la legge de’ Franchi. Mi dispiace d’oppormi a questa ingegnosa congettura, osservando, che il senso più stretto (Barbarum) si esprime nella copia riformata di Carlo Magno, che si conferma da’ Manoscritti, Reali e di Wolfenbuttel. L’interpretazione più larga (hominem) non è autorizzata, che dal manoscritto di Fulda, da cui Heroldo pubblicò la sua edizione. Vedi i quattro Testi originali della Legge Salica nel Tom. IV p. 147, 173, 196, 220.