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226 storia della decadenza

le altre Province dell’Impero, formava un corpo legale, ad oggetto di regolare la domestica lor polizia; e la podestà del governo municipale si distribuiva fra’ Magistrati annuali, uno scelto Senato, e l’assemblea del Popolo, secondo l’original modello della costituzione Romana1. Queste piccole Repubbliche avevano il maneggio d’una pubblica entrata, l’esercizio della civile o criminale giurisdizione, e l’abitudine del consiglio e del comando pubblico, e quando si trovarono indipendenti, la gioventù della città e de’ contorni di essa doveva porsi naturalmente sotto lo stendardo del magistrato. Ma il desiderio di godere i vantaggi, e di evitare i pesi della società politica, è una perpetua ed inesausta sorgente di discordia; nè si può ragionevolmente presumere, che la restaurazione della Britannica libertà fosse esente dal tumulto e dalla fazione. Gli audaci e popolari cittadini avranno frequentemente violato la superiorità della nascita e della fortuna; e gli orgogliosi Nobili, che si lagnavano di esser divenuti soggetti a’ loro propri servi2, avranno talvolta desiderato il regno d’un arbitrario Monarca.

II. La giurisdizione d’ogni città sull’addiacente campagna veniva sostenuta dall’influenza, che i principali Senatori vi esercitavano con le lor possessioni; e le città più piccole, i villaggi, ed i proprietari di terre provvedevano alla propria lor sicurezza con ricorrere

    un Generale Romano, dimostra però una genuina cognizione dell’antichità, molto straordinaria per un Monaco del secolo decimoquarto.

  1. Vedi Maffei Verona illustrata P. I. L. V. pagina 83, 106.
  2. Leges restituit, libertatemque reducit,
         Et servos famulis non sinit esse suis.

    Itiner. Rutil. l. 1. p. 215.