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dell'impero romano cap. xxv. | 49 |
dessero il senso di questo penale statuto, giacchè si arrogarono il diritto di arrolare nelle armate Imperiali i Monaci giovani e di forte corporatura. Fu spedito da Alessandria nel vicino deserto di Nitria1, popolato da cinquemila Monaci, un distaccamento di cavalleria e d’infanteria consistente in tremila soldati. Erano essi guidati da Preti Arriani, e si racconta, che fu fatta una considerabile strage nei Monasteri, nei quali non si ubbidiva ai comandi del Principe2.
[A. D. 370] Gli stretti regolamenti, che la saviezza dei moderni Legislatori ha fatti per frenare la ricchezza e l’avarizia del Clero, in origine si posson dedurre dall’esempio dell’Imperatore Valentiniano. Il suo editto3, indirizzato a Damaso Vescovo di Roma, fu pubblicamente letto nelle Chiese della città. Egli ammoniva gli Ecclesiastici ed i Monaci a non frequentare le case delle vedove e delle vergini, e ne minacciava la disubbidienza con pene civili. Al Direttore non fu più permesso di ricevere alcun donativo, legato, o eredità dalle figlie spirituali; ogni testamento contrario a que-
- ↑ Vedi Danville Descript. de l’Egypt. p. 74. In seguito esamineremo gl’Instituti Monastici.
- ↑ Socrate l. IV. c. 24. 25., Orosio l. VII. c. 33. Girol. Cron. p. 189. e Tom. II. p. 212. I Monaci dell’Egitto facevano molti miracoli, che provan la verità della loro fede. Benissimo, (dice Jortin Osservaz. Vol. IV. p. 79.) ma chi prova la verità di questi miracoli?
- ↑ Cod. Teodos. lib. XVI. Tit. II. leg. 20. Il Gotofredo (Tom. IV. pag. 49.), seguitando l’esempio del Baronio, raccoglie senza parzialità tutto quello che i Padri hanno detto relativamente a questa importante legge, lo spirito della quale molto tempo dopo fu fatto risorgere dall’Imperator Federigo II. da Eduardo I. Re d’Inghilterra, e da altri Principi Cristiani, che regnarono dopo il duodecimo secolo.