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dell'impero romano cap. xxv. 49

dessero il senso di questo penale statuto, giacchè si arrogarono il diritto di arrolare nelle armate Imperiali i Monaci giovani e di forte corporatura. Fu spedito da Alessandria nel vicino deserto di Nitria1, popolato da cinquemila Monaci, un distaccamento di cavalleria e d’infanteria consistente in tremila soldati. Erano essi guidati da Preti Arriani, e si racconta, che fu fatta una considerabile strage nei Monasteri, nei quali non si ubbidiva ai comandi del Principe2.

[A. D. 370] Gli stretti regolamenti, che la saviezza dei moderni Legislatori ha fatti per frenare la ricchezza e l’avarizia del Clero, in origine si posson dedurre dall’esempio dell’Imperatore Valentiniano. Il suo editto3, indirizzato a Damaso Vescovo di Roma, fu pubblicamente letto nelle Chiese della città. Egli ammoniva gli Ecclesiastici ed i Monaci a non frequentare le case delle vedove e delle vergini, e ne minacciava la disubbidienza con pene civili. Al Direttore non fu più permesso di ricevere alcun donativo, legato, o eredità dalle figlie spirituali; ogni testamento contrario a que-

  1. Vedi Danville Descript. de l’Egypt. p. 74. In seguito esamineremo gl’Instituti Monastici.
  2. Socrate l. IV. c. 24. 25., Orosio l. VII. c. 33. Girol. Cron. p. 189. e Tom. II. p. 212. I Monaci dell’Egitto facevano molti miracoli, che provan la verità della loro fede. Benissimo, (dice Jortin Osservaz. Vol. IV. p. 79.) ma chi prova la verità di questi miracoli?
  3. Cod. Teodos. lib. XVI. Tit. II. leg. 20. Il Gotofredo (Tom. IV. pag. 49.), seguitando l’esempio del Baronio, raccoglie senza parzialità tutto quello che i Padri hanno detto relativamente a questa importante legge, lo spirito della quale molto tempo dopo fu fatto risorgere dall’Imperator Federigo II. da Eduardo I. Re d’Inghilterra, e da altri Principi Cristiani, che regnarono dopo il duodecimo secolo.