dell’Impero, come li comprende il principio della celebre Costituzione cunctos populos, a cui ella appartiene, od almeno tutti i Cristiani? No certamente. Ella non altri riguarda, che i soli Vescovi, uffizio de’ quali è, secondo l’Apostolo, exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere: e ciò deducesi dall’esser posta nel Codice Teodosiano1 sotto il titolo = de munere seu officio Episcoporum in praedicando verbo Dei =, ed è confermato dall’espressioni d’ignoranza, e di negligenza, le quali risguardano chi è destinato alla pubblica istruzione. Imperocchè i veri termini della legge non son già quelli del Codice di Giustiniano2 contro la fede dei manoscritti, e del testo Greco allegati dal Sig. Gibbon, ma sono i seguenti = Qui divinae legis sanctitatem aut nesciendo confundunt, aut negligendo violant et offendunt, sacrilegium committunt = . Siccome poi il ministero dei Vescovi è sacrosanto, così gl’ignoranti, ed i trascurati ονομα Ψιλός περιφεροντες secondo l’espressione di S. Basilio, son dichiarati saviamente sacrileghi, cioè profanatori, ed indegni del lor ministero. Questa, e non altra, è la pena capitale minacciata dai Cesari in quell’editto. E poichè tra le quattro leggi, che son sotto il titolo de crimine sacrilegii nel Codice di Giustiniano, appena una se ne ravvisa, che tratti del vero e proprio capital delitto del sacrilegio, rifletteremo col Ch. Gotofredo nel Comentario alla nostra = Quo etiam
- ↑ Lib. 16. Tit. 2. L. 25. p. 64. In quello del Cuiacio Lugduni 1566 si legge sotto il tit. generale de Episcop. et Cler.
- ↑ Lib. 9. T. 29. L. 1.