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dell’Impero, come li comprende il principio della celebre Costituzione cunctos populos, a cui ella appartiene, od almeno tutti i Cristiani? No certamente. Ella non altri riguarda, che i soli Vescovi, uffizio de’ quali è, secondo l’Apostolo, exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere: e ciò deducesi dall’esser posta nel Codice Teodosiano1 sotto il titolo = de munere seu officio Episcoporum in praedicando verbo Dei =, ed è confermato dall’espressioni d’ignoranza, e di negligenza, le quali risguardano chi è destinato alla pubblica istruzione. Imperocchè i veri termini della legge non son già quelli del Codice di Giustiniano2 contro la fede dei manoscritti, e del testo Greco allegati dal Sig. Gibbon, ma sono i seguenti = Qui divinae legis sanctitatem aut nesciendo confundunt, aut negligendo violant et offendunt, sacrilegium committunt = . Siccome poi il ministero dei Vescovi è sacrosanto, così gl’ignoranti, ed i trascurati ονομα Ψιλός περιφεροντες secondo l’espressione di S. Basilio, son dichiarati saviamente sacrileghi, cioè profanatori, ed indegni del lor ministero. Questa, e non altra, è la pena capitale minacciata dai Cesari in quell’editto. E poichè tra le quattro leggi, che son sotto il titolo de crimine sacrilegii nel Codice di Giustiniano, appena una se ne ravvisa, che tratti del vero e proprio capital delitto del sacrilegio, rifletteremo col Ch. Gotofredo nel Comentario alla nostra = Quo etiam

  1. Lib. 16. Tit. 2. L. 25. p. 64. In quello del Cuiacio Lugduni 1566 si legge sotto il tit. generale de Episcop. et Cler.
  2. Lib. 9. T. 29. L. 1.