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dell'impero romano cap. xxvii. 301

e gli Ecclesiastici, che governavano la coscienza di Teodosio, gli suggerirono i più efficaci mezzi di persecuzione. Nello spazio di quindici anni ei promulgò almeno quindici severi editti contro gli eretici1, specialmente contro quelli che rigettavano la dottrina della Trinità; e per privarli d’ogni speranza di rifugio duramente ordinò, che se fosse allegata in loro favore qualche legge o rescritto, non dovessero dai giudici risguardarsi, che come illegittime produzioni della frode e della falsità. Gli statuti penali erano diretti contro i ministri, le adunanze, e le persone degli eretici; e le passioni del legislatore erano espresse nello stile della declamazione e dell’invettiva. In primo luogo gli eretici dottori, che usurpavano i sacri nomi di Vescovi o di Preti, non solo erano spogliati dei privilegi ed emolumenti sì liberalmente accordati al clero ortodosso; ma si esponevano anche alle gravi pene dell’esilio e della confiscazione, se pretendevano di predicar la dottrina o di praticare i riti delle maledette lor Sette. Fu imposta una pena di dieci libbre d’oro (sopra ottocento zecchini) ad ogni persona, che avesse ardito di conferire, di ricevere, o di favorire un’ordinazione di eretici; e con ragione speravasi, che se si fosse potuta estinguere la razza dei pastori, gli abbandonati lor greggi sarebbero stati costretti, dall’ignoranza e dalla fame, a tornare in seno alla Chiesa Cattolica. Secondariamente la rigorosa proibizione delle conventicole fu minutamente estesa ad ogni possibile circostanza, in cui gli

  1. Vedi Cod. Teodos. lib. XVI. Tit. V. leg. 6. 23 col commento del Gotofredo a ciascheduna legge, ed il suo sommario generale o Paratitlo: Tom. VI. pag“”. 104-110.