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dell'impero romano cap. xxvii. |
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e gli Ecclesiastici, che governavano la coscienza di Teodosio, gli suggerirono i più efficaci mezzi di persecuzione. Nello spazio di quindici anni ei promulgò almeno quindici severi editti contro gli eretici1, specialmente contro quelli che rigettavano la dottrina della Trinità; e per privarli d’ogni speranza di rifugio duramente ordinò, che se fosse allegata in loro favore qualche legge o rescritto, non dovessero dai giudici risguardarsi, che come illegittime produzioni della frode e della falsità. Gli statuti penali erano diretti contro i ministri, le adunanze, e le persone degli eretici; e le passioni del legislatore erano espresse nello stile della declamazione e dell’invettiva. In primo luogo gli eretici dottori, che usurpavano i sacri nomi di Vescovi o di Preti, non solo erano spogliati dei privilegi ed emolumenti sì liberalmente accordati al clero ortodosso; ma si esponevano anche alle gravi pene dell’esilio e della confiscazione, se pretendevano di predicar la dottrina o di praticare i riti delle maledette lor Sette. Fu imposta una pena di dieci libbre d’oro (sopra ottocento zecchini) ad ogni persona, che avesse ardito di conferire, di ricevere, o di favorire un’ordinazione di eretici; e con ragione speravasi, che se si fosse potuta estinguere la razza dei pastori, gli abbandonati lor greggi sarebbero stati costretti, dall’ignoranza e dalla fame, a tornare in seno alla Chiesa Cattolica. Secondariamente la rigorosa proibizione delle conventicole fu minutamente estesa ad ogni possibile circostanza, in cui gli
- ↑ Vedi Cod. Teodos. lib. XVI. Tit. V. leg. 6. 23 col commento del Gotofredo a ciascheduna legge, ed il suo sommario generale o Paratitlo: Tom. VI. pag“”. 104-110.