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dell’impero romano cap. xlix 349

e dagli applausi o dagli schiamazzi del popolo romano era approvata o rigettata la scelta. Ma dopo il suffragio del popolo era ancor imperfetta l’elezione; e per consecrar legalmente il Pontefice era d’uopo che l’Imperatore, come avvocato della Chiesa, avesse data l’approvazione e l’assenso. Il Commissario imperiale esaminava sul luogo la forma e la libertà dell’elezione, e solamente dopo aver ben disaminate le qualificazioni degli Elettori, ricevea il giuramento di fedeltà, e confermava le donazioni che aveano successivamente arricchito il Patrimonio di San Pietro. Se sopravveniva uno Scisma, e di frequente ne accadevano, si sottometteva il tutto al giudizio dell’Imperatore, il quale in mezzo a un Sinodo di Vescovi osò giudicare, condannare e punire un Pontefice delinquente. Si obbligarono il senato ed il popolo, in un trattato con Ottone I, di eleggere quel candidato che più a sua maestà fosse aggradevole1: i suoi successori anticiparono o prevennero i loro suffragi: diedero al proprio Cancelliere il Vescovado di Roma, non che quelli di Colonia e di Bamberga; e qualunque pur fosse il merito d’un Francese o d’un Sassone, prova il suo nome abbastanza l’intro-

  1. Firmiter jurantes, numquam se papam electuros aut ordinaturos, praeter consensum et electionem Othonis et filii sui. (Luitprando, l. VI, c. 6. p. 472). Questa rilevante concessione può valere per supplimento o per conferma al decreto del clero e del popolo romano con tanta alterezza rigettato dal Baronio, dal Pagi e dal Muratori (A. D. 964), e sì bene propugnato e spiegato dal Saint Marc (Abrégé, t. II. p. 808-816, t. IV, p. 1167-1185). Convien consultare questo storico critico e gli Annali del Muratori sulla elezione o conferma d’ogni Papa.