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dell'impero romano cap. xx 71

nell’autunno; e questi Sinodi sparsero lo spirito della disciplina e legislazione Ecclesiastica per le centoventi Province del Mondo Romano1. L’Arcivescovo o il Metropolitano era dalle leggi autorizzato a convocare i Vescovi suffraganei alla sua Provincia, ad invigilare sulla lor condotta, a sostenerne i diritti, a dichiararne la fede, e ad esaminare il merito de’ candidati, che venivano eletti dal Clero e dal Popolo, per supplire alla vacanza del collegio Episcopale. I Primati di Roma, d’Alessandria, d’Antiochia, di Cartagine, ed in seguito di Costantinopoli, che godevano una giurisdizione più ampia, adunavano le numerose assemblee de’ Vescovi lor dipendenti. Ma era una prerogativa propria del solo Imperatore la convocazione de’ Sinodi grandi e straordinari. Ogni volta che le occorrenze della Chiesa richiedevano si venisse a tal passo decisivo, egli mandava una perentoria intimazione a’ Vescovi o ai Deputati di ciascheduna Provincia, coll’ordine opportuno per l’uso de’ cavalli pubblici, o con assegnamenti convenienti per le spese del loro viaggio. Ne’ primi tempi, allorchè Costantino era protettore piuttosto che proselito del Cristianesimo, egli rimise la controversia Affricana al Concilio d’Arles, in cui si trovarono come fratelli ed amici i Vescovi di Yorck, di Treveri, di Milano, e di Cartagine per dibattere nel nativo loro

  1. Il Concilio Niceno fece ne’ Canoni 4, 5, 6 e 7 alcuni regolamenti fondamentali sopra i Sinodi, i Metropolitani ed i Primati. Di questi Canoni si è in varie guise abusato, se n’è contorto il senso, si sono interpolati, e se ne son finti dei nuovi secondo l’interesse del Clero. Le Chiese Suburbicarie, assegnate da Ruffino al Vescovo di Roma, hanno dato occasione ad una veemente controversia. Vedi Sirmond, Oper. Tom. IV. p. 1-238.