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dell'impero romano cap. xx 63

del tempo, del caso, e della propria sua industria. Ma la liberalità degli Imperatori Cristiani aveva già insignito il carattere Sacerdotale di certe legali prerogative, che lo assicuravano e lo nobilitavano1. Primieramente sotto un governo dispotico i Vescovi erano i soli che godessero e mantenessero l’inestimabile privilegio di non esser giudicati che da’ loro pari; ed anche nelle accuse capitali i soli giudici della loro reità od innocenza erano i loro fratelli adunati in un Sinodo. Un tribunale di questa sorte, a meno che non fosse acceso da un odio personale, o da discordia religiosa, poteva esser favorevole o anche parziale all’ordine de’ Sacerdoti: ma Costantino era persuaso2

    famoso editto, che non fu mai chiaramente inserito nel Codice Teodosiano. (Vedi Tom. VI. p. 303 in fine di detto Codice.) Egli è strano, che Montesquieu, Giurisconsulto non meno che filosofo, allegasse quest’editto di Costantino (Espr. des Loix l. XXIX. c. 16) senza indicarne sospetto alcuno.

  1. Il soggetto della Giurisdizione Ecclesiastica è stato involto in un misto di passione, di pregiudizio e d’interesse. Due de’ migliori libri, che mi siano caduti in mano su questo punto, sono le Instituzioni di Gius Canonico dell’Abate Fleury, e l’Istoria civile di Napoli del Giannone. La moderazione loro fu l’effetto della situazione, in cui si trovavano, ugualmente che del loro stato. Il Fleury era un Ecclesiastico Francese, che rispettava l’autorità de’ Parlamenti; il Giannone un Giurisconsulto Italiano, che temeva il poter della Chiesa. E qui mi sia permesso d’avvertire, che siccome le proposizioni generali, che io reco in mezzo, sono il risultato di molti fatti particolari ed imperfetti, bisogna, che o rimetta il lettore a que’ moderni Scrittori che hanno espressamente trattato di tal materia, o faccia crescere queste note ad una sproporzionata e non piacevole mole.
  2. Il Tillemont ha raccolto da Ruffino e da Teodoreto i sentimenti e le frasi di Costantino. (Mem. Eccl. Tom. III v. 749-750).