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dell'impero romano cap. xx 59

volontarie obblazioni de’ Fedeli. Otto anni dopo l’editto di Milano, Costantino concesse a tutti i suoi sudditi la libera ed universal facoltà di lasciare i loro beni alla Santa Chiesa Cattolica1; e la devota loro liberalità, che nel corso delle lor vite era tenuta in freno dal lusso o dall’avarizia, scorreva senza ritegno nell’ora della morte. I Cristiani ricchi venivano incoraggiati dall’esempio del loro Sovrano. Un assoluto Monarca, che è ricco senza patrimonio, può esser caritatevole senza merito, e Costantino credè troppo facilmente di poter acquistar il favore del Clero col mantenere gli oziosi a spese dell’industria, e col distribuire fra’ Santi le ricchezze della Repubblica. Lo stesso corriere, che portò in Affrica il capo di Massenzio, forse portò anche una lettera per Ceciliano Vescovo di Cartagine. L’Imperatore in essa gli fa sapere, che i tesorieri della Provincia hanno l’ordine di pagare nelle sue mani la somma di tremila folli, o diciottomila lire sterline, e di soddisfare le ulteriori sue richieste per sollievo delle Chiese dell’Affrica, della Numidia e della Mauritania2. Cresceva la liberalità di Costantino in proporzione appunto della sua fede e de’ suoi vizi. Egli assegnò in ogni città

  1. Habeat unusquisque licetitiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. II. leg. 4.) Questa legge fu pubblicata a Roma l’anno 321 in un tempo, in cui Costantino potea prevedere la probabilità d’una rottura coll’Imperatore dell’Oriente.
  2. Eusebio Hist. Eccles. lib. X. 2. in vit. Const. lib. IV. c. 28. Esso più volte si diffonde sulla generosità del Cristiano eroe, che il Vescovo medesimo ebbe occasione di conoscere ed eziandio di sperimentare.