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52 | storia della decadenza |
Stato un nuovo e perpetuo ordine di Ministri Ecclesiastici, sempre rispettabile, e qualche volta pericoloso. Ciò che v’è da osservar d’importante, rispetto alla costituzione e a’ diritti di essi, può ridursi a’ seguenti capi: I. all’elezione popolare: II. all’ordinazione del Clero: III. alle sostanze di esso: IV. alla giurisdizione civile: V. alle censure spirituali: VI. all’esercizio di predicar pubblicamente: VII. al privilegio delle assemblee legislative.
I. Durò la libertà dell’elezioni lungo tempo dopo il legale stabilimento del Cristianesimo1; ed i sudditi Romani godevano nella Chiesa il privilegio, che avevan perduto nella Repubblica, di eleggere i Magistrati, a’ quali dovevano ubbidire. Appena era morto un Vescovo, il Metropolitano dava la commissione ad uno de’ suoi suffraganei d’amministrare la sede vacante, e di preparare dentro un certo tempo la futura elezione. Il diritto di dare il voto risedeva nel Clero inferiore, ch’era il più adatto a giudicare del merito de’ candidati; ne’ Senatori o nobili della città, persone distinte per la dignità o per le ricchezze; e finalmente in tutto il corpo del popolo, che nel giorno stabilito correva in folla dalle più lontane parti della Diocesi2; ed alle volte colle sue tumultuose accla-
- ↑ Il Tomassino (Disc. Eccl. Tom. II. lib. II. c. 1-8. p. 673-721) ha trattato abbondantemente dell’elezione dei Vescovi nei primi cinque secoli, sì nell’Oriente che nell’Occidente; ma egli dimostra un’inclinazione molto parziale in favore dell’aristocrazia de’ Vescovi. Il Bingamo (lib. IV. c. 2,) è moderato; e Chardon (Hist. des Sacrem. Tom. V. pag. 108-128.) è molto chiaro e preciso.
- ↑ Incredibilis multitudo non solum ex eo oppido (Tours), sed etiam ex vicinis urbibus ad suffragia ferenda convene-