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darsi dell’integrità, e del discernimento de’ suoi Prefetti del Pretorio, spesso tuttavia ponevasi loro a lato sul tribunale. L’acuta penetrazione della sua mente piacevolmente s’occupava in discoprire, ed abbattere i cavilli degli Avvocati, che si studiavano di mascherare la verità de’ fatti, e di pervertire il senso delle leggi. Qualche volta per altro dimenticò la gravità del suo posto, fece questioni indiscrete o inopportune, e dimostrò coll’alto suo tuono di voce, e coll’agitazione del corpo l’ardente veemenza con cui sosteneva la sua opinione contro i Giudici, gli Avvocati e i loro clienti. Ma la cognizione che avea del proprio temperamento, fece sì che incoraggiasse, ed anche sollecitasse la riprensione de’ suoi ministri ed amici; ed ogni volta ch’essi osavano d’opporsi all’impeto sregolato di sue passioni, gli spettatori poterono osservare il rossore, ugualmente che la riconoscenza del loro Monarca. I decreti di Giuliano eran quasi sempre appoggiati a’ principi di giustizia; ed egli avea la fermezza di resistere alle più pericolose tentazioni, che assalgono il tribunal d’un Sovrano sotto le speciose apparenze di compassione, e d’equità. Decideva il merito della causa senza pesare le circostanze delle parti; ed il povero, ch’esso desiderava di sollevare, veniva condannato a soddisfar le giuste domande di un nobile e ricco avversario. Distingueva con esattezza il giudice dal legislatore1; e quantunque me-

  1. Delle leggi, che Giuliano fece in un regno di sedici mesi, cinquantaquattro sono state ammesse ne’ codici di Teodosio, e di Giustiniano (Gothofr. Chron. Leg. p. 64-67.) L’Ab. della Bleterie (T. II. p. 329-336.) ha scelto una di queste leggi per dare un’idea dello stile latino di Giuliano, ch’è forte ed elaborato, ma men puro del suo stile Greco.