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dere, che questo formidabil editto o fosse scritto senza esser pubblicato, o fosse pubblicato senza essere eseguito. L’evidenza dei fatti ed i monumenti, che tuttavia sussistono di bronzo e di marmo, continuano a provare il pubblico esercizio del Culto Pagano in tutto il regno de’ figli di Costantino. Tanto nell’Oriente quanto nell’Occidente, sì nelle città che nella campagna si rispettava, o almeno si risparmiava un gran numero di tempj; e la devota moltitudine tuttavia godeva il lusso dei sacrifizj, delle feste e delle processioni per la permissione o per la connivenza del Governo. Circa quattro anni dopo la pretesa data di quel sanguinoso editto, Costanzo visitò i tempj di Roma; e viene commendata da un oratore Pagano la decenza del suo contegno, come un esempio degno dell’imitazione dei successivi Principi. Quell’Imperatore (dice Simmaco) „tollerò che restassero intatti i privilegi delle Vestali; diede le dignità Sacerdotali a’ nobili di Roma; concesse la solita prestazione per le spese dei pubblici riti e sacrifizj; e quantunque avesse abbrac-

    crificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte hujusmodi perpetraverit, gladio sternatur: facultates etiam perempti Fisco decernimus vindicari; et similiter adfligi Rectores Provinciarum, si facinora vindicare neglexerint. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. X. leg. 4.). La Cronologia ha scoperto qualche contraddizione nella data di questa legge stravagante, ch’è l’unica forse, in cui la negligenza dei Magistrati sia punita con la morte e con la confiscazione dei beni. Il sig. della Bastia (Mem. de l’Acad. Tom. XV. p. 98.) congettura con un’apparenza di ragione, che questa non fosse che la minuta d’una legge, o il contenuto d’una costituzione che voleva farsi, e che si trovasse, in scriniis memoriae, fra i fogli di Costanzo, e dopo fosse inserita come un degno modello nel Codice Teodosiano.