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88 | storia della decadenza |
popolo spogliato della protezion delle leggi. I Giudici furono autorizzati ad udire e a determinare ogni azione intentata contro un Cristiano, ma non era permesso a’ Cristiani di querelarsi per qualunque ingiuria, che avesser sofferto; e così quegl’infelici settarj furon esposti alla severità della pubblica giustizia, nel tempo ch’erano esclusi dal benefizio della medesima. Questa nuova specie di martirio sì lento e penoso, tanto ignominioso ed oscuro, fu, per avventura, più atta ad istancar la costanza de’ Fedeli: nè si può dubitare, che le passioni e l’interesse dell’uman genere non fossero in quest’occasione disposti a secondare i disegni dell’Imperatore. Ma la politica di un ben regolato Governo dovè qualche volta interporsi in sollievo degli oppressi Cristiani: nè era possibile, che i Principi Romani togliessero affatto il timore delle pene, o secondassero qualunque atto di violenza e di frode, senz’esporre la propria loro autorità, ed il resto de’ loro sudditi a’ più forti pericoli1.
Appena fu quest’editto esposto alla pubblica vista nel lungo più frequentato di Nicomedia, che fu lacerato dalle mani di un Cristiano, il quale nell’istesso tempo espresse le più amare invettive il suo disprezzo ed abborrimento per tali empi e tirannici Governatori. Il suo delitto, secondo le più miti leggi, riducevasi a ribellione, e meritava la morte; e se fosse vero ch’egli era una persona di grado e d’educazione, quello circostanze non potevan servire che ad aggravar la sua colpa. Fu egli bruciato, o piuttosto arro-
- ↑ Molti secoli dopo, Eduardo I. praticò con gran successo l’istessa forma di persecuzione contro il Clero d’Inghilterra. Vedi Hume, Ist. d’Ingh. Vol. I. p. 300 dell’ultima edizione in 4.