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dell'impero romano cap xvi. | 61 |
innocente; la seconda era di una specie dubbiosa, o almeno di una veniale mancanza; ma la terza induceva una diretta e colpevole apostasia dalla fede Cristiana.
I. Un moderno Inquisitore udirebbe veramente con sorpresa, che allorchè avanti ad un Magistrato Romano accusavasi alcuno sottoposto alla sua giurisdizione, per aver abbracciato la setta del Cristianesimo, fosse comunicata l’accusa alla parte accusata, e le fosse accordato un conveniente spazio di tempo per porre in ordine i propri affari domestici, e per preparare una difesa al delitto che le veniva imputato1. Se l’accusato avea qualche dubbio intorno alla propria costanza, tal dilazione gli somministrava l’opportunità di conservar la sua vita ed il suo onore mediante la fuga, di ritirarsi in qualche oscura solitudine, o in qualche distante Provincia per ivi aspettare pazientemente il ritorno della sicurezza e della pace. Un contegno sì conforme alla ragione veniva spesso autorizzato dall’avviso e dall’esempio de’ più santi Prelati, e sembra, che fosse censurato da pochi, se si eccettuino i Montanisti, che dal loro stretto ed ostinato attaccamento pel rigore dell’antica disciplina furon condotti all’eresia2. II. I Governatori delle Province, ne’ quali non pre-
- ↑ Nella seconda Apologia di Giustino si trova un esempio speciale e molto curioso di questa legal dilazione. Il medesimo fu concesso a’ Cristiani accusati nella persecuzione di Decio; e Cipriano (de Lapsis) fa espressa menzione del dies negantibus praestitutus.
- ↑ Tertulliano risguarda la fuga dalla persecuzione come un’imperfetta, sebbene assai colpevole, apostasia, come un empio tentativo di eludere la volontà di Dio ec. Egli ha scritto un trattato su tal proposito (Vedi p. 536-544. Edit. Rigalt.)