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dell'impero romano cap. xvii. | 285 |
Tutti i Magistrati civili erano tratti dal ceto de’ Professori di legge. Le famose Istituzioni di Giustiniano son dirette alla gioventù de’ suoi dominj, che s’era data allo studio della giurisprudenza Romana; ed il Sovrano si compiace di animare la loro diligenza con assicurarli, che la loro perizia ed abilità sarebbe a suo tempo premiata con aver parte, in proporzion del loro merito, nel governo della Repubblica1. S’insegnavano gli elementi di questa lucrosa scienza in tutte le città considerabili dell’Oriente e dell’Occidente; ma la più celebre scuola era quella di Berito2 sulle coste della Fenicia, che fioriva da più di tre secoli fin dal tempo d’Alessandro Severo, autor forse di uno stabilimento sì vantaggioso al suo paese nativo. Dopo un regolare corso d’educazione, che durava cinque anni, gli studenti si spargevano per le province, andando in cerca di ricchezze e di onori: nè poteva loro mancare un’infinita quantità di affari in un grand’Impero già corrotto dalla moltiplicità delle leggi, delle arti e de’ vizi.
- ↑ Summa igitur ope et alacri studio has leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitimo opere perfecto, posse etiam nostram Rempublicam in partibus ejus vobis credendis gubernari. Justinian. Proem. Instit.
- ↑ Lo splendore della scuola di Berito, che mantenne nell’Oriente l’idioma e la giurisprudenza de’ Romani, si può considerare che durasse dal terzo secolo fino alla metà del sesto. Heinec. Jur. Rom. Hist. p. 351-356.
inquam; nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur: Cod. Theodos. l. I Tit. VII. leg. 1. Zenone ordinò, che tutti i Governatori per cinquanta giorni dopo spirato il tempo del lor governo, restassero nella Provincia per rispondere a qualunque accusa: Cod. Justin. lib. II. Tit. XLIX leg. 1.