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di confutazione. 209

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Ristretto. Eranvi tre mezzi di sottrarsi alla fiamma della persecuzione, l. l’accusato aveva tutto il tempo di difendersi: s’egli diffidava della sua costanza, la dilazione gli serviva per fuggire, il che fu autorizzato dall’avviso e dall’esempio dei più santi Prelati. 2. I Governatori vendevano per avarizia attestati, ne’ quali si dichiarava, che le persone nominate si erano sottomesse alle leggi, ed avevano sacrificato alle divinità di Roma; e così i Cristiani potevano quietar la malignità d’un accusatore. 3. Molti veramente apostatavano; ma cessato il pericolo erano ammessi tra’ penitenti.

Risposta. Quando il popolo era da subito furore assalito non si dava nè libertà, nè tempo di difesa al Cristiano. Quando i Magistrati volevano vendicarsi dell’affronto che ricevevano dalla costanza de’ martiri, quando erano pagati da’ Sacerdoti, quando non erano pagati da’ Cristiani; e quando la mente dell’Imperatore propendeva al rigore, gli accusati non avevano altro mezzo di schivare i tormenti e la morte, fuorchè l’apostasia. Quando il Principe inclinava all’indulgenza i ministri la secondavano, e riusciva a qualche Cristiano di rimanersi occulto.

Ma la fuga non si concedeva a chi era caduto una volta nelle mani della giustizia; questi venivano ristretti e custoditi in prigione, ed erano riserbati alla prova de’ tormenti. Fuggivano quelli che non erano stati ancora denunziati o arrestati.

Libertà di difese non ve n’era, nè ve ne poteva essere. Non si trattava di verificare un delitto: e l’ac-