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di confutazione. 201

Articolo terzo, se Traiano, Adriano ed Antonino si condussero con precauzione, con ripugnanza, e con moderazione contro i Cristiani.

Ristretto. Sotto Traiano, Plinio il giovane, Governatore della Bitinia trovossi perplesso nel determinare qual legge seguir dovesse co’ Cristiani, dal che si arguisce che fino allora non esisteva contro di essi alcuna legge generale. Egli ricorse a Traiano, nella risposta del quale si stabilirono due utili regolamenti. Perchè egli ordina ai Magistrati di punire i convinti, proibisce di farne inquisizione; rigetta l’accuse anonime, e similmente il denunciante doveva provare tutte le circostanze dell’accusa. Se vi riusciva si rendeva odioso ed a’ Cristiani ed a’ Gentili; se non vi riusciva, incontrava la pena severa, e forse capitale imposta da una legge di Adriano: onde non si crederà sicuramente che i sudditi idolatri dell’Impero Romano avessero formate leggermente o frequentemente accuse, dalle quali avevano sì poco a sperare.

Risposta. Primo, questo tratto di storia è distinto dall’Autore a dimostrare la precauzione, e la ripugnanza: la moderazione nell’uso delle pene è argomento d’un altro quadro.

Secondo, nel titolo dell’articolo egli annunzia in generale, che gl’Imperadori si condussero con precauzione e con ripugnanza, quando si trattò di punire i sudditi accusati di Cristianesimo; e qui parla del solo Traiano, e tocca di volo Adriano, e sino all’ultimo de’ persecutori più non parla di questo.

Terzo, riferisce imperfettamente la legge di Traiano, dalla quale essenzialmente dipende il giudizio, che far