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di confutazione. 183

sterna giovi o nuoca alla sicurezza ed alla prosperità dello Stato. Il giudizio della verità o della falsità della Religione appartiene ad ogni privato; poichè ognuno in privato è interessato nel fine ch’ella propone. Ed in effetto o si consideri la Religione naturale, e Iddio parlava a ciascuno in privato, per l’organo della Religione; o si tratti della rivelata, e Iddio non la propose al Sinedrio di Gerusalemme ed al Senato di Roma, perchè essi obbligassero i sudditi a riceverla, ma la promulgò pubblicamente e promiscuamente a tutti.

Diamo pertanto il suo a ciascuno. Ogni suddito dell’Impero Romano aveva diritto di giudicare, se la rivelazione Cristiana era la vera; e quando si persuadeva di doverla abbracciare, nè alcuno in particolare, nè la nazione in corpo aveva diritto di molestarlo, unicamente per questo, di sorte che le leggi proibitive degl’Imperatori per questo riguardo erano ingiuste, contrarie manifestamente ai principj del gius naturale.

Ma apparteneva alla potestà pubblica l’esaminare, se la Religione Cristiana era utile o nociva allo Stato nella sua esterna professione. E questo esame poteva farsi a priori, come suol dirsi ed a posteriori. L’esame a posteriori sarebbe stato il più breve. È certo, che il Cristianesimo è rivelato da Dio? Dunque non può nuocere alla società civile, perchè Iddio non vuole il detrimento della società civile. L’esame a priori esigeva, che si facesse un confronto de’ dogmi e della morale Cristiana co’ principj, su i quali è fondato il ben pubblico. Se i Pagani lo avessero fatto, avrebbero veduto, che il Cristianesimo lungi dal distruggere i fondamenti del ben essere civile, li fortifica e li perfeziona, come noi lo abbiamo brevemente accennato nel capo precedente; e così invece di perseguitarlo do-