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dell'impero romano cap. xv. 325

crime il perdono delle sue colpe, ed implorando in suo favore le preghiere de’ fedeli1. Se il peccato era molto grave, interi anni di penitenza non si credevano sufficienti a soddisfare adequatamente la divina giustizia; e sempre per mezzo di lenti e penosi gradi il peccatore, l’eretico o l’apostata restituivasi al seno della Chiesa. La sentenza però di scomunica perpetua si riservava per alcuni delitti di straordinaria enormità, e specialmente per le inescusabili ricadute di que’ penitenti, che avevano già fatta prova, ed abusato della clemenza degli Ecclesiastici lor superiori. L’esercizio della disciplina Cristiana era vario secondo le circostanze o il numero delle colpe, a giudizio de’ Vescovi. Furon celebrati verso il medesimo tempo i Concilj d’Ancira e d’Elvira, l’uno nella Galazia, l’altro nella Spagna, ma sembra che i rispettivi lor canoni, che tuttora esistono, abbiano uno spirito assai diverso. Il Galata, che dopo il Battesimo avea più volte sacrificato agl’idoli, poteva ottenere il perdono mediante una penitenza di sette anni, e se aveva sedotto altri ad imitare il suo esempio, tre soli anni di più erano aggiunti al termine del suo esilio. Ma l’infelice Spagnuolo, che avea commosso la medesima colpa, rimaneva privo della speranza di riconciliazione, anche in punto di morte: la sua idolatria stava alla testa di altri diciassette delitti, contro i quali fu pronunziata una non meno terribil sentenza; fra’ quali si può distinguere l’inespiabil reato di calunniare un Vescovo, un Prete, od anche un Diacono2.

  1. Cristianesimo primitivo di Cavo Part. III. c. 5. Gli ammiratori dell’Antichità compiangono il disuso delle pubbliche penitenze.
  2. Vedasi, appresso Dupin (Biblioth. Ecclesiast., Tom. II.