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dell'impero romano cap. xv. 323

II. Ogni società senza dubbio ha diritto di escludere dalla sua comunione e dai suoi benefizi que’ membri, che rigettano o trasgrediscono le regole stabilite di comune condenso. Nell’esercizio di tal potestà le censure della Chiesa Cristiana eran principalmente dirette contro i peccatori scandalosi, ed in ispecie contro i rei d’omicidio, di frode o d’incontinenza, contro gli autori o seguaci di qualunque eretica opinione, che fosse stata condannata dal giudizio de’ Vescovi, e contro quelle infelici persone, che, o liberamente o per forza, si eran macchiate, dopo il battesimo, con qualche atto di culto idolatrico. Le conseguenze della scomunica risguardavano il temporale non meno che lo spirituale. Il Cristiano, contro di cui pronunciavasi, era privato di qualunque parte nelle oblazioni de’ fedeli. Si scioglievano i legami di ogni religiosa e privata amicizia. Diveniva egli un oggetto profano d’abborrimento per le persone, ch’ei più stimava, o dalle quali amavasi prima con la maggior tenerezza; e per quanto l’espulsione da una società rispettabile potea imprimere nel carattere di lui un contrassegno d’ignominia, era generalmente sfuggito, o tenevasi per sospetto da tutti. La situazione di questi esuli disgraziati era molto penosa e trista in se stessa, ma i lor timori, come suole avvenire, sopravanzavano anche molto i loro tormenti. I beni della comunion Cristiana eran quelli dell’eterna vita, nè potevano essi cancellare da’ loro spiriti la terribile opinione, che Dio aveva date le chiavi dell’Inferno e del Paradiso a quegli Ecclesiastici direttori, da’ quali ricevuto avevano la condanna. Gli Eretici, in vero, che potevano sostenersi colla coscienza delle loro intenzioni, e colla lusinghiera speranza di aver essi soli scoperta la vera strada della