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dell'impero romano cap. xv. 321

Cartagine, di Antiochia, di Alessandria, e delle altre grandi Città dell’Italia e delle Province.

Il natural Tesoriere della Chiesa era il Vescovo; il comun fondo affidavasi alla cura di lui senza che fosse soggetto a rendimento di conti o a revisione; i Preti si limitavano alle funzioni loro spirituali, e soltanto impiegavasi l’inferiore nome de’ Diaconi pel maneggio, e per la distribuzione dell’Ecclesiastiche rendite1. Se può darsi fede alle veementi declamazioni di Cipriano, v’erano moltissimi fra’ suoi Affricani fratelli, che nell’esercizio del loro impiego violavano ogni precetto, non solo di evangelica perfezione, ma anche di virtù morale. Alcuni di quest’infedeli dispensatori scialacquavano i beni della Chiesa in sensuali piaceri, altri gl’impiegavano in negozi di privato guadagno, di fraudolenti acquisti, e di rapace usura2. Ma finchè le contribuzioni del Popolo Cristiano furono libere e volontarie, l’abuso della fiducia di lui non poteva essere molto frequente, e gli usi a’ quali tal liberalità in generale applicavasi, facevan onore alla società religiosa. Se ne riservava una conveniente porzione pel mantenimento del Vescovo, e del suo Clero; un’altra sufficiente somma era destinata per le spese del Culto pubblico, di cui formavan la parte più essenziale e piacevole i banchetti di carità, o come allora dicevansi, le agape; e tutto il resto era patrimonio sacro de’ poveri. Secondo la discrezione del Vescovo si impiegava in alimentare le vedove e gli orfani, gli storpiati, gl’infermi, ed i vecchi della società, in aiu-

  1. Constit. Apostol. II 35.
  2. Ciprian. de Laps. p. 89. Epist. 65. L’accusa vien confermata da’ canoni 19 e 20 del Concilio Eliberino.