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dell'impero romano cap. xv. 309

pio insigniti furono del titolo Episcopale, non potevan avere, e probabilmente ricusato avrebbero la potenza e la pompa, che adesso circonda la tiara del Romano Pontefice, o la mitria di un Prelato Alemanno; ma possiam definire in poche parole gli stretti limiti della primiera loro giurisdizione, ch’era principalmente spirituale, sebbene in qualche caso riguardasse anche le cose temporali1. Riducevasi questa all’amministrazione de’ sacramenti, alla disciplina Ecclesiastica, alla sopraintendenza de’ riti sacri, che insensibilmente crescevano in numero e in verità, alla consacrazione dei ministri ecclesiastici, a’ quali si assegnavan dal Vescovo le rispettive funzioni, al maneggio del pubblico tesoro, ed alla decisione di tutte quelle controversie, che i Fedeli non volevano esporre avanti al tribunale di un Giudice idolatra. Queste facoltà per breve tempo si esercitarono secondo il consiglio del collegio presbiterale, e col consenso e coll’approvazione dell’assemblea de’ Cristiani. Gli antichi Vescovi si risguardavan soltanto come i primi fra’ loro uguali, e gli onorevoli servi di un popolo libero. Quando vacava per la morte del Vescovo la cattedra Episcopale, si eleggeva fra i Preti un nuovo Presidente per mezzo de’ voti di tutta la congregazione, ogni cui membro si stimava investito di un carattere sacro e sacerdotale2.

  1. Vedi Mosemio nel primo e secondo secolo. Ignazio (ad Smyrnaeos c. 3. ec.) esalta con trasporto la dignità Episcopale. Le Clerc (Hist. Eccles. p. 569) censura molto arditamente la di lui condotta. Mosemio con un giudizio più critico (p. 161) sospetta della genuinità eziandio delle più brevi Epistole.
  2. Nonne et Laici sacerdotes sumus? Tertull. Exhor. ad castitat. c. 7. Siccome il cuore umano è sempre il me-